la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  dell'Umbria  con  la  presente legge favorisce, a
partire dal 1989, il rinnovo e l'installazione di elementi funzionali
all'uso  dei  sistemi  di  trasporto pubblico, quali le pensiline, in
ambito urbano ed extra urbano.